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Categoria: Giustizia Pagina 17 di 34

RESTA UNA ROULETTE

Ringraziamo Nicola Persico per aver portato nuova linfa al confronto di opinioni tra economisti e magistrati originato dai nostri articoli, confronto che, per inciso, forse non avrebbe avuto luogo senza gli articoli stessi.

UN ESEMPIO CHIRURGICO

Può essere utile, per chiarire il nostro pensiero alla luce dei commenti di Nicola Persico, considerare il caso di una malattia che, allo stato attuale delle conoscenze mediche, possa essere curata solo con un intervento chirurgico eseguibile in diverse varianti tutte molto incerte. I pazienti arrivano al pronto soccorso e casualmente trovano in servizio uno dei tanti chirurghi di un ospedale. I chirurghi sono tutti bravissimi, ma hanno legittime opinioni diverse su quale sia la variante migliore di intervento a seconda delle peculiarità specifiche del malato. I cittadini, quindi, senza alcuna “colpa” dei medici, si trovano esposti a una lotteria, riguardo ai risultati dell’operazione, che in parte deriva dall’incertezza stessa della tecnica chirurgica e in parte deriva anche dai legittimi orientamenti del medici. È perfettamente possibile che la variante A preferita dal medico X generi mediamente esiti più infausti, ma, in caso di successo, dia risultati migliori. Viceversa, con la variante B preferita dal medico Y.
In questo contesto, ipotizziamo che venga scoperta una terapia farmacologica che riduce notevolmente la variabilità degli esiti terapeutici, anche senza assicurare guarigione certa. La terapia farmacologica riduce solamente l’incertezza a cui sono esposti i cittadini che devono ricorrere al pronto soccorso. Per quale motivo l’ospedale non dovrebbe prendere in considerazione la terapia alternativa, che implicherebbe di non affidare più ai chirurghi il trattamento dei casi corrispondenti?

CONCILIAZIONE E TRASPARENZA

I nostri articoli non erano finalizzati a stabilire quanto della variabilità dei tempi e degli esiti osservati nei tribunali considerati sia dovuta a “errore” del giudice. Questa è la domanda studiata nel saggio americano citato da Nicola Persico, ma non è quella che a noi interessa. (1) Anche se la variabilità fosse interamente dovuta a validissimi motivi (cause pregresse nel caso dei tempi, legittimi orientamenti nei casi degli esiti), il nostro punto rimarrebbe valido: l’attuale assegnazione casuale dei processi ai giudici, per ottemperare all’articolo 25 della Costituzione, genera una lotteria per i cittadini anche senza colpe per i magistrati. La lotteria è inevitabile per molti processi in cui l’accertamento giudiziale è insostituibile, ma almeno per quelli dovuti a giustificato motivo oggettivo esiste una “terapia” alternativa che assicura al cittadino meno incertezza.
E questo a maggior ragione nei casi di licenziamento per motivo economico e organizzativo, nei quali i giudici non devono interpretare “uno stesso fatto” come ritiene Persico. Devono invece esprimere una valutazione sul futuro, ossia sulla probabilità che il posto di lavoro in futuro generi una perdita e su quanto grande la perdita sia. E, alla luce di queste valutazioni, devono decidere se la perdita attesa (data dalla probabilità di perdita moltiplicata per la sua entità) sia sufficientemente alta da potersi considerare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Per inciso, val la pena di ricordare anche che, nell’attuale disciplina, il lavoratore (sfortunato) per il quale il licenziamento venga considerato legittimo per motivo economico-organizzativo (e quindi senza nessuna sua colpa) si ritrova con un pugno di mosche in mano. Con il metodo del risarcimento, potrebbe in ogni caso godere di una somma di denaro che lo aiuterebbe a transitare ad altra occupazione. Anche solo per questo motivo, non sembra preferibile la “terapia alternativa”?
Riguardo ai casi conciliati, il nostro articolo dice chiaramente che: “sotto l’ipotesi che la frazione di sentenze favorevoli al lavoratore emesse da un giudice sia proporzionale al grado in cui le conciliazioni indotte dallo stesso giudice siano favorevoli al lavoratore, possiamo concludere che, anche tenendo conto dell’elevato numero di conciliazioni, la lotteria derivante dall’assegnazione casuale dei processi ai magistrati di un tribunale implica probabilità di vittoria molto differenti a seconda della sorte”. Ci sembra un ragionamento basato su un’ipotesi plausibile, da verificare ovviamente se fossero disponibili dati precisi sugli esiti delle transazioni conciliative. Anche in questo caso servono dati e trasparenza per una ricerca che sarebbe utilissima.
Infine colpisce, sempre a proposito di trasparenza totale, come sia interpretata negli Stati Uniti: lo studio americano riporta addirittura la performance dei differenti giudici con il loro nome.

(1) Fischman, Joshua B., “Inconsistency, Indeterminacy, and Error in Adjudication” (February 27, 2012). Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No. 2011-36. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1884651

LA RISPOSTA AI COMMENTI

Ringraziando tutti i lettori dell’attenzione, colgo l’occasione per rispondere ai commenti più critici.
Il parallelo che il lettore Vincent ipotizza con la mafia, per quanto suggestivo e già segnalato nell’ambito della divulgazione scientifica, non mi pare possa essere traslato con successo nella corruzione. Benché infatti i due fenomeni abbiano diversi connotati comuni, ciò pare dovuto principalmente ad incidenti di percorso piuttosto che ad una vera e propria evoluzione criminale. Nella prassi, infatti, il corruttore o il corrotto sono soggetti normoinseriti, che sì rispondono di “regole proprie” (cc. dd. sottoculturali) come gli associati delle organizzazioni criminali, ma che hanno d’altra parte scambi decisamente più rilevanti con il “mondo legale”. In termini prosaici, la valutazione costi/benefici del mafioso nell’intraprendere la carriera criminale tiene sicuramente conto delle possibili conseguenze delle sue azioni, fino al carcere più severo. Il criminale economico invece quasi mai. Questo porta a confermare, sul solco segnato della dottrina più sensibile, che la certezza della pena, in casi come quelli corruttivi, è ben più deterrente della severità della pena. D’altra parte, sono sicuramente puntuali le osservazioni del lettore Giuseppe Moncada il quale auspica l’introduzione di norme “a monte” per incompatibilità ovvero di severo controllo su come lo Stato spenda il denaro pubblico (così il lettore Piero). Il lettore Nello, inoltre, giustamente richiede “armi idonee”. Come segnalavo nell’articolo, basterebbe mutuare istituti presenti negli altri paesi, quali l’agente provocatore statunitense. Peraltro, il nostro ordinamento già conosce una figura simile per alcuni reati (quali, ad es. il terrorismo e il traffico di stupefacenti): sarebbe sufficiente estenderla ai fatti di corruzione.
Una chiosa finale, infine, sull’osservazione del lettore Bob. Il problema della corruzione ha certamente una componente culturale. Addirittura, senza scomodare l’ampio dibattito sul “familismo amorale” di Banfield, alcuni eccellenti studi scientifici hanno rintracciato un legame tra prassi corruttive e aspetti più personali della collettività, quali ad esempio la religione. Con riferimento alle vicende attuali, credo che il parametro di riferimento debbano essere i mass-media: è probabilmente lì il termometro sociale della convivenza con il fenomeno criminale. Siccome l’informazione è in grado di orientare l’opinione pubblica, in qualche modo riuscendo anche ad introdurre “scale di valori” (o di disvalori), è più che mai opportuno che la funzione di “watchdog for citizen rights”, così come teorizzato nel mondo anglosassone, prenda sempre più piede anche in Italia.

IL GIUDICE E LE SUE STATISTICHE

Studiare l’eterogeneità nelle decisioni giudiziarie è importante oltreché legittimo. Ma i dati statistici sui quali si fonda il ragionamento devono essere completi e interpretati con attenzione. Soprattutto quando si tratta di questioni delicate come l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Una certa differenza nelle decisioni dei magistrati su uno stesso argomento è inevitabile, e anche opportuna, perché riflette diverse interpretazioni della legge. E la giurisprudenza deve essere plastica ed evolversi nel tempo, per adattarsi ai mutamenti nella società.

LA RISPOSTA DEGLI AUTORI A LEONE E TORRICE

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UN’ANALISI RIGOROSA A ROMA

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ARMI SPUNTATE CONTRO LA CORRUZIONE

La Camera discuterà presto il disegno di legge anticorruzione, già approvato dal Senato nel giugno 2011. Se la proposta diventasse legge, si rafforzerebbe il contrasto della corruzione? Probabilmente no perché il Ddl non prevede strumenti idonei a combattere il fenomeno, come invece è stato fatto in altri paesi. Soprattutto, non contempla ipotesi di non punibilità collegate a forme di collaborazione che spezzino dall’interno il vincolo di omertà tra corrotto e corruttore. Ma nessuna economia può reggere un costo della corruzione dell’ordine di 60 miliardi l’anno.

ARTICOLO 18: C’È UNA SOLA STRADA

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LA RISPOSTA DEGLI AUTORI

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LA ROULETTE RUSSA DELL’ARTICOLO 18

La protezione di un diritto fondamentale della persona è affidata alla roulette russa che si attiva con l’assegnazione casuale dei processi per cause di lavoro a giudici molto diversi tra loro per tempi e orientamento della decisione. È quanto emerge da una ricerca sulle cause tra lavoratori e datori di lavoro nei tre maggiori tribunali italiani: Milano, Roma e Torino. Gli esiti di ogni azione sono affidati, in ultima istanza, al caso.

LA RISPOSTA AI COMMENTI

Ringrazio tutti i lettori dell’attenzione, e rispondo ai commenti più critici.

A Pietro il Cancelliere: conosco bene il problema di understaffing degli uffici giudiziari. Il personale invecchia e va in pensione, e in assenza di ricambio è diminuito del 20% almeno negli ultimi dieci anni. Il Ministero della Giustizia dovrebbe bandire concorsi? Giusto. Ma è verosimile, in tempi di crisi economica? Per nulla. E anche se venisse bandito un concorso nazionale, servirebbe questo a coprire i posti nel Nord Italia, visto che il pubblico impiego è appealing soprattutto per i meridionali? Difficile. 

A Franco Cantarano: rispondo che le grandi sedi metropolitane dovrebbero piuttosto essere deconcentrate: tutte le grandi città del mondo hanno tribunali di quartiere. Quale beneficio avrà mai il Tribunale di Roma – un monstre di otto sedi e con oltre duemila dipendenti – dalla soppressione della piccola, ma efficiente e ben tenuta, Sezione Distaccata di Ostia?  

A Paolo, che esprime l’idea radicata che la Giustizia sia un “monopolio naturale”, faccio notare che in realtà sono i sistemi economici e politici ad essere in concorrenza tra loro, e la giustizia con essi. Nel momento in cui un’impresa si localizza in un dato territorio, valuta tutte le infrastrutture, fisiche e non, su cui può contare, e tra queste ultime c’è certamente la tutela dei diritti. Quindi sì, in qualche modo si può ‘scegliere’ anche un tribunale.

I più dubbiosi, mi sembra, hanno ad oggetto non tanto la mia proposta, ma  l’idea stessa di federalismo, e la possibilità di trovare un soddisfacente punto di equilibrio tra Stato ed Enti territoriali (a Alfonso lavanna, a Bellavita).

In particolare, a Damiano Mereta:  è ben possibile che percorrere interamente questa strada potrebbe “aggravare la disparità … tra i cittadini di regioni virtuose e quelli di regioni meno capaci”, ma non credo che i diritti dei cittadini si tutelino meglio tenendo ferme le regioni più evolute, e allineandole tutte al minimo comun denominatore. Il senso dell’operazione federalista è piuttosto di liberare energie, scatenare la competitività e l’emulazione.
I dubbi sull’efficacia e sull’applicabilità delle ricette federaliste al nostro Paese sono ben legittimi, ma la Costituzione vigente offre non solo vincoli, ma anche opportunità: perché non approfittarne?
Ad esempio, essa, sin dal testo originario del 1948, prevede all’art. 106 la possibilità di eleggere i giudici. Se ciò avvenisse, i giudici di pace sarebbero “pressati dalla politica”, come dice Franco Cantarano, o non maggiormente soggetti a un controllo democratico? Non lo so, ma domando: che senso ha tenere delle norme nella Costituzione, e poi non attuarle?
Insomma, è possibile dare ai problemi della nostra Giustizia una risposta più creativa del solito “tagli, tagli, e ancora tagli?”

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